Finanzareport.it | Banca Popolare di Bari, azionisti senza bussola - Finanza Report

Mar 16 Aprile 2024 — 18:26

Banca Popolare di Bari, azionisti senza bussola



Torniamo sul caso della popolare pugliese rispondendo a un lettore che non riesce a recuperare il proprio investimento

Una nuova segnalazione giunta a redazione@finanzareport.it offre lo spunto per tornare sul caso spinoso delle azioni della Banca Popolare di Bari, a quanto pare non ancora risolto. Vediamo la domanda del lettore e più sotto la risposta del “nostro” Carmelo Catalano.

“Buongiorno,

mia moglie ed io abbiamo il 95/98% del nostro portafoglio investito in azioni della Popolare di Bari.
Nel 2010, dovendo acquistare la casa nella quale abitiamo, chiedemmo di vendere le azioni in nostro possesso.

Parliamo di circa 380.000,00 euro di controvalore alla quotazione di 9,53.
Ci fu data magnanimamente la possibilità di vendere azioni per soli 10.000,00.

Quindi abbiamo un mutuo in essere per attuali 230.000,00 euro, fino al 2034.
Due anni fa ci chiedono di partecipare ad un vantaggiosissimo aumento di capitale della Popolare di Bari, ma ci fanno firmare un mare di carte e MIFID, perchè il nostro portafoglio non consentiva l’operazione.
Accettiamo, nostro malgrado, con la promessa giurata che appena varato l’aumento di capitale… ci avrebbero consentito di firmare ordini di vendita di tutte le azioni.

Il resto è sotto gli occhi di tutti.
Cosa possiamo fare?
Io ho 62 anni, mia moglie in mobilità,

tre figli di 20, 18, 15.
Attendo vostre preziose indicazioni.
Grazie”.

Francesco F.

La domanda del gentile lettore ci consente di fare il punto della situazione in relazione alla vicenda di cui ci siamo già occupati, nei termini che seguono.

In questo articolo segnalavamo che il valore dell’azione Bpbera molto lontano sia dal prezzo di collocamento sia da quello iniziale di quotazione sul mercato Hi Mtf, attestandosi nell’intervallo che andava da 2,27 a 2,84 circa.

Valori in qualche modo confermati dal fatto che oggi, a distanza di dieci mesi, al prezzo di 3,89 sul book il denaro scarseggia, cioè a quel prezzo non ci sono compratori.

Ci siamo successivamente occupati della questione in relazione al quesito di un lettore che, come l’attuale lettore, chiedeva indicazioni su come recuperare l’investimento.

Nella risposta al quesito il lettore troverà già valide indicazioni sugli elementi per ottenere un provvedimento che condanni la BANCA a reintegrare il patrimonio del lettore.

Il consiglio di allora, però, quello di far valere le proprie ragioni inoltrando un ricorso all’ACF presso la CONSOB, appare in qualche modo superato dall’anomala circostanza che la BANCA POPOLARE DI BARI ha deciso di non eseguire le decisioni dell’ACF.

Ciò premesso veniamo alla risposta al quesito del lettore, con la solita precisazione che la risposta sarebbe più mirata se i lettori fornissero tutta la documentazione utile per meglio inquadrare la fattispecie, quali il profilo MIFID, la documentazione relativa agli acquisti, eventuali interlocuzioni con a BANCA ecc.

Come detto BANCA POPOLARE DI BARI ha deciso di non ottemperare alle decisioni dell’ACF. La circostanza ci induce, quindi, a consigliare il lettore di introdurre direttamente un giudizio ordinario, per il quale dovrà necessariamente avvalersi di un legale.

Giudizio ordinario nel quale potrà senz’altro far valere la violazione dell’articolo 21 del TUF (D.Lvo 58/98) che al comma 1 prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono:

a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati;

b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati;

c) utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti;

d) disporre di risorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività”.


Inoltre, e nello specifico, potrà avvalersi del seguente principio applicato dall’ACF in casi simili
“la condotta dell’intermediario può senz’altro considerarsi come un comportamento che ha indotto la ricorrente a concludere un investimento in azioni che altrimenti non avrebbe concluso, e che essa possa, dunque, essere ascritta al paradigma dei comportamenti integranti artifizi e raggiri idonei a determinare l’annullabilità del contratto per dolo determinante”.

A noi pare che l’azione del lettore, per quanto sia difficile fare previsioni in mancanza della documentazione sottostante, appare destinata al successo.

Infatti l’abnorme concentrazione del portafoglio finanziario del lettore in prodotti ad elevato rischio ed illiquidi – il portafoglio risulta composto per la quasi totalità (95%/98%) di azioni della BANCA POPOLARE DI BARI (95/98%) – appare in chiaro contrasto con le regole basilari che richiedono la diversificazione degli investimenti finanziari e, quindi, con i precetti dell’art.21 del TUF sopra citato.

Dott. Carmelo Catalano

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