Finanzareport.it | Mps, che tasse pago sul ristoro dei bond? - Finanza Report

Ven 19 Aprile 2024 — 05:22

Mps, che tasse pago sul ristoro dei bond?



Rispondiamo a un lettore che contesta l’imposta sul capital gain e chiama in causa Unicredit

Una segnalazione ricevuta a redazione@finanzareport.it ci offre lo spunto per tornare sul tema del ristoro degli obbligazionisti di Banca Mps titolari di Upper tier 2 (il cosiddetto “bond Antonveneta”). Il lettore si sofferma sul trattamento fiscale dell’operazione, e contesta il pagamento dell’imposta sul capital gain sulla base di un precedente trasferimento titoli con Unicredit. Una domanda molto interessante, quindi. Risponde più sotto Carmelo Catalano.

“Buongiorno, riprendo una vecchia domanda fatta a questa spett.le redazione per porre un ulteriore quesito, inerente la vicenda Mps ex obbligazione 08/18 tier2, ed esattamente:

il mese di novembre ho aderito all’offerta pubblica volontaria di scambio e transazione per i possessori di quote azionarie BMPS UT2, che nel mio caso sono state di n. 1734 ed il ristoro è avvenuto a quota 100, corrispondente al prezzo nominale di acquisto della vecchia obbligazione MPS, quindi l’offerente Banca MPS dopo aver applicato il coefficiente di ripartizione pari al 92,27%, mi ha assegnato le relative nuove quote obbligazionarie senior e n.134 azioni BMPS UT2 quale residuo di quelle possedute.

La sorpresa è avvenuta subito dopo, in quanto Banca MPS mi ha applicato la tassa di capital gain sul presunto guadagno che avrei usufruito dato dalla differenza del prezzo di carico ad 80,00, allora determinato nel 2013 da Banca Unicredit dopo aver trasferito il dossier titoli da MPS – banca personale intestato solo al sottoscritto, nel quale dossier era presente l’obbligazione in questione acquistata nel 2008 a prezzo 100,00, alla Unicredit il cui conto era cointestato con il proprio coniuge, ed il prezzo di ristoro a quota 100,00.

Chiaramente, a parere del sottoscritto, Banca Unicredit doveva aprire un sotto deposito intestato solo allo stesso per andare a collocare il titolo obbligazionario MPS, anche se la banca riferisce che non si poteva fare perché il sotto deposito si può aprire solo per i titoli azionari.
In questa maniera si è configurata una fattispecie errata, come di un risparmiatore che ha venduto il titolo obbligazionario a se stesso (come se fossero due persone diverse) e lo stesso alla fine dell’operazione di adesione all’offerta abbia addirittura avuto un guadagno del 20% e quindi di conseguenza abbia dovuto pagare le relative tasse sul “capital Gain” di rendita finanziaria, come dire oltre il danno la beffa!

La mia domanda è questa: posso rivalermi su banca Unicredit chiedendo il rimborso di quanto pagato ingiustamente, reputando che nel 2013 la stessa Banca ha effettuato l’operazione di trasferimento titoli non correttamente?

Grazie”.

Vincenzo Rizzo



Il gentile lettore ripropone la questione, già affrontata, del trasferimento titoli del dossier titoli da una banca all’altra. A tal proposito ricordiamo che, in base all’art.6, comma 6 del D.Lvo 461/1997 recante il “Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell’articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662”
il trasferimento dei titoli da un dossier all’altro è considerato, agli effetti fiscali, neutrale solo se i due dossier sono intestati alle medesime persone.

Il trasferimento invece è considerato come una vendita vera e propria nel caso in cui, come quello del lettore, i dossier abbiano intestazione diversa.

Ciò premesso il lettore lamenta di aver pagato il capital gain sul ristoro delle obbligazioni MPS UT2, e questo nonostante le avesse acquistate a 100. Infatti nel 2013 le obbligazioni furono trasferite su un dossier cointestato con il coniuge presso Unicredit. Pertanto in seguito al trasferimento sul dossier cointestato il prezzo fiscale è stato rideterminato, in applicazione della norma sopra citata, e fissato in 80.

Successivamente le obbligazioni, come noto, sono state convertite in azioni al prezzo di 8,65, prezzo (corrispondente a 100 delle vecchie obbligazioni) al quale lo Stato le ha riacquistate.

Pertanto BANCA MONTE DEI PASCHI, in occasione del ristoro, ha applicato la tassa sul capital gain su 20 dal momento che i titoli sono stati ristorati a 100 mentre avevano un prezzo “fiscale” di 80.

Il lettore conseguentemente lamenta di avere subito un danno dal comportamento di Unicredit e chiede se vi siano spiragli per rivalersi sulla BANCA. In particolare imputa ad Unicredit di non avere provveduto ad aprire un sotto deposito titoli intestato solo al lettore sul quale far confluire in neutralità fiscale l’obbligazione UT2 MPS.

In risposta al lettore evidenziamo che lo stesso non ha fornito indicazioni essenziali per una risposta mirata. Infatti non ha precisato la sorte delle minusvalenze maturate presso BANCA MPS nel 2013 sul trasferimento dei titoli. Va da sé che se, in ipotesi, il lettore le avesse utilizzate per compensare successive plusvalenze non avrebbe subito nessun danno.

In ogni caso una richiesta di risarcimento del danno si basa sempre sul fatto che il danno sia derivato da un comportamento “negligente” della BANCA. Nella fattispecie, quindi, il lettore dovrebbe provare la circostanza che l’intermediario non abbia provveduto a intestare correttamente i titoli acquistati sul conto depositi di cui lui stesso e la moglie erano titolari.

A tale scopo egli dovrebbe dimostrare di avere a suo tempo impartito all’intermediario disposizioni nel senso di ottenere l’apertura di sotto depositi del conto, intestate rispettivamente ai due cointestatari del conto depositi, o anche soltanto di non avere mai impartito le istruzioni così come eseguite dall’intermediario convenuto.

In tal senso la decisione N. 7120 del 29 ottobre 2014 dell’Arbitro bancario e finanziario (ABF):

“Nel merito, la domanda del ricorrente è infondata. Il ricorrente si duole della circostanza che l’intermediario non abbia provveduto a intestare correttamente i titoli acquistati sul conto depositi di cui lui stesso e la madre erano titolari. A tale scopo, egli avrebbe dovuto però dimostrare di avere a suo tempo impartito all’intermediario disposizioni nel senso di ottenere l’apertura di sottorubriche del conto, intestate rispettivamente ai due cointestatari del conto depositi, o anche soltanto di non avere mai impartito le istruzioni così come eseguite dall’intermediario convenuto. Ma non una simile disposizione non risulta essere mai stata impartita e, pertanto, nessun inadempimento può essere riferito all’intermediario Invece è documentalmente provato, sulla base degli estratti conto in atti, che, sin dall’apertura del conto deposito, tutti i titoli in esso contenuti sono stati nel tempo riferiti a entrambi i titolari del conto, senza che mai il ricorrente avesse da ridire.
Ne consegue che la domanda odierna, secondo cui l’intermediario resistente dovrebbe ricostruire ex post e a proprie spese una situazione che, invece, il ricorrente avrebbe potuto agevolmente realizzare solo se si fosse premurato di chiedere per tempo l’attivazione delle sottorubriche del conto, è priva di fondamento e non può pertanto essere accolta.”

Dott. Carmelo Catalano

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