Finanzareport.it | Mps e i clienti "ceduti" a Widiba: cosa fare? - Finanza Report

Sab 20 Aprile 2024 — 11:00

Mps e i clienti “ceduti” a Widiba: cosa fare?



Ci scrive una lettrice che lamenta le scarse informazioni ricevute dall’istituto e non vuole né passare alla banca online né perdere le vecchie condizioni. Vediamo cosa dicono le regole

La migrazione “di massa” di clienti Mps verso Widiba, un’operazione decisa dall’istituto senese lo scorso settembre e poi scattata a dicembre, lascia perplessa una lettrice di Finanza Report, che ha scritto a redazione@finanzareport.it. In base a questa segnalazione, Banca Mps avrebbe fornito informazione scarsa e inadeguata alla propria clientela destinata a migrare verso il canale digitale. Vediamo cosa dicono i regolamenti e quali sono i diritti dei clienti. Di seguito la lettera e più sotto la risposta del nostro esperto, Carmelo Catalano.

“Buongiorno sono un utente che è stato passato da Montepaschi a Widiba, non mi è arrivata nessuna comunicazione al riguardo, dicono di avermi inviato una mail che credo di avere visto ma siccome è finita in SPAM è stata cancellata senza essere stata aperta.

Come posso fare per tutelarmi al riguardo? Come posso rientrare in Montepaschi visto che non voglio una banca on line? La mia filiale mi manda a Widiba e a Widiba mi dicono che non sanno cosa farci se non chiudere il conto e riaprirlo a Montepaschi. Mi dispiace perché avevo un conto vecchissimo aperto nel 1995 e che aveva agevolazioni riferite proprio sui costi di gestione. Un grazie a chi potrà e vorrà aiutarmi in merito.
Saluti”.


Raffaella Bertin

In risposta alla gentile lettrice specifichiamo che BANCA MPS ha disposto il passaggio in WIDIBA (società del GRUPPO BANCA MPS) a far data dal 9 dicembre 2017 di tutti rapporti dei clienti appartenenti al segmento commerciale MPS denominato “Valore Digital Plus” (cfr. estratto conto al 30.09.2017 e/o lettera cartacea inviati da MPS).

Il passaggio in questione è legittimo in quanto effettuato a norma dell’art.58 del TULB (testo Unico delle leggi bancarie D.Lvo 385/93) che ad ogni buon fine riproduciamo di seguito:

“Art. 58 Cessione di rapporti giuridici

1. La Banca d’Italia emana istruzioni per la cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. Le istruzioni possono prevedere che le operazioni di maggiore rilevanza siano sottoposte ad autorizzazione della Banca d’Italia.

2. La banca cessionaria dà notizia dell’avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La Banca d’Italia può stabilire forme integrative di pubblicità.

3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti.

4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall’art. 1264 del codice civile.

5. I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva.

6. Coloro che sono parte dei contratti ceduti possono recedere dal contratto entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 se sussiste una giusta causa, salvo in questo caso la responsabilità del cedente.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell’ambito della vigilanza consolidata ai sensi degli articoli 65 e 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall’articolo.”

Ciò detto, e nello specifico, la cessione non dovrebbe comportare, almeno stando a quanto comunicato da BANCA MPS, nessuna variazione delle condizioni economiche già applicate al conto presso BANCA MPS. Infatti al punto 2 della comunicazione è precisato testualmente:

“In Widiba ti sono garantite le stesse condizioni economiche che avevi in MPS per i rapporti già in essere (conto, carte, etc.). Nell’area privata del sito troverai il dettaglio delle condizioni, in corrispondenza di ogni prodotto posseduto.”

Allo stesso modo la lettrice non dovrebbe subire alcun disagio operativo dal passaggio, dal momento che BANCA MPS garantisce la continuità completa dei servizi, eccezion fatta:

a) per i libretti di assegno relativi al vecchio conto che potranno essere emessi fino al 15 gennaio compreso (ieri). Dopo dovrà essere richiesto un nuovo carnet assegni nell’area personale del sito Widiba;

b) per alcune tipologie di carte (Mps non specifica quali) che non saranno rinnovate automaticamente alla scadenza; di questa circostanza sarà dato al cliente apposito avviso con congruo anticipo, prima della scadenza
In ogni caso, come è chiaro, la lettrice avrà il diritto di non accettare il passaggio e recedere dal conto in qualsiasi momento, come per legge, ma non quello di tornare automaticamente in BANCA MPS.

Dott. Carmelo Catalano

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