Finanzareport.it | Mps, una nuova azionista vuole fare ricorso - Finanza Report

Sab 20 Aprile 2024 — 06:52

Mps, una nuova azionista vuole fare ricorso



Ci scrive un’ex obbligazionista “convertita” con il burden sharing. chiede istruzioni su come ricorrere all’arbitro Consob

A redazione@finanzareport.it riceviamo ancora segnalazioni (dopo la “montagna” di email della scorsa estate) sulle conseguenze del burden sharing per i risparmiatori di Banca Mps. Ripercussioni che si fanno ancor più pesanti in questi giorni che vedono turbolenze sul titolo Mps in Borsa. Vediamo la lettera di una lettrice che chiede chiarimenti sul possibile ruolo dell’arbitro Consob (Acf) nella vicenda. Risponde come sempre il “nostro” Carmelo Catalano.

“In data 10/02/2016 ho sottoscritto, presso filiale Mps territoriale di competenza, obbligazioni subordinate BMPS 08/18 -isin IT0004352586.
Partendo dal valore nominale, tali obbligazioni sono state convertite in azioni al valore unitario di Euro 8,65, ma sono state escluse dell’offerta di ristoro poiché sottoscrizione successiva 31/12/15.

Inutile dire che in veste di risparmiatore retail mai mi sarei addentrata in simile situazione con % di perdita che ne consegue, se solo l’incaricato finanziario fosse stato chiaro all’origine.

Pertanto, a fronte di quanto detto, sussistono i requisiti per inoltrare reclamo alla banca e successivi ricorsi Consob per il risarcimento del danno?”.


Silvia

La gentile lettrice chiede se è possibile ottenere il risarcimento del danno conseguente all’acquisto, avvenuto nel febbraio 2016, di obbligazioni UT2 Mps. Obbligazioni che sono state successivamente forzosamente convertite in azioni al prezzo di €8,65 e poi, a certe condizioni, oggetto di ristoro da parte dello Stato.

Ristoro cui la lettrice non ha potuto accedere in quanto acquirente delle obbligazioni successivamente alla data del 31.12.2015.

In risposta specifica alla domanda evidenziamo che la lettrice ha buone probabilità di esperire con successo un’azione contro la BANCA per ottenere il risarcimento del danno a condizione che il suo profilo di investitore, desumibile dal portafoglio e dall’operatività pregressa, non sia di tipo “speculativo” e/o l’operazione di acquisto non sia avvenuta in modalità only execution, cioè su autonoma iniziativa della lettrice.
Scriviamo buone probabilità perché la banca, con svariate comunicazioni al mercato, aveva a più riprese fornito rassicurazioni sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, definendo i rumors su aumenti di capitale destituiti di ogni fondamento.

Questo fino al 29 luglio del 2016, quando in seguito all’esito negativo degli stress test la banca annunciò il lancio di un aumento di capitale fino a 5 miliardi (il cui fallimento ha determinato il “burden sharing) per implementare una strategia di riduzione del rischio attraverso la cessione della totalità delle sofferenze.

Da allora la BANCA ha contabilizzato perdite derivanti da “pulizie di bilancio” per circa 6,9 miliardi (periodo da settembre 2016 a dicembre 2017) derivanti per lo più da rettifiche su crediti (9 miliardi di euro circa nello stesso periodo).

Alla luce di queste evidenze riteniamo che vi siano buone probabilità di successo dell’azione che la lettrice intende intraprendere. Infatti nel momento in cui la lettrice ha acquistato le obbligazioni le ha acquistate sulla base di un set informativo predisposto dai vertici apicali rassicurante circa la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della BANCA. Set informativo che poi, alla luce degli eventi successivi si è rivelata inveritiero.

La lettrice pertanto, a nostro modo di vedere, potrà inoltrare il reclamo alla BANCA e successivo ricorso all’ACF CONSOB lamentando di avere acquistato le obbligazioni della BANCA sulla base di un set informativo che “intenzionalmente ha omesso di riportare notizie rilevanti ai fini della valutazione di opportunità e convenienza dell’investimento e che il medesimo soggetto, nella sua veste di intermediario, abbia allo stesso modo omesso di fornire corrette informazioni in sede di prestazione di servizi d’investimento a favore della propria clientela afferenti agli stessi titoli.”

Lamentando, pertanto, che “la violazione delle regole di correttezza e trasparenza imputabile alla BANCA è sufficientemente grave da far ritenere che, qualora la lettrice fosse stata correttamente informata della reale situazione economica e finanziaria dell’emittente, non avrebbe acquistato le obbligazioni. Trova, pertanto, applicazione, anche in questo caso, la regola enunciata dalla giurisprudenza, secondo cui si deve presumere che l’investitore abbia fatto affidamento sulla veridicità e l’integrità del quadro informativo predisposto dalla BANCA (v. da ultimo, Cass., 26 maggio 2016, n. 10934), che in questo caso e per di più assume anche la veste di intermediario prestatore di servizi d’investimento” (in questi termini decisione 170/2018 ACF CONSOB).

Quanto detto in linea generale e sulla base delle sommarie informazioni contenute nel quesito. Nello specifico per la complessità della questione consigliamo comunque, alla lettrice di farsi assistere da un esperto che potrà fare una valutazione completa in base all’esame di tutta la documentazione relativa al rapporto di intermediazione intrattenuto con la BANCA e all’acquisto oggetto di quesito.

Dott. Carmelo Catalano

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